Il Garante per la protezione dei dati personali interviene sul caso di stupro di Palermo: violazione della privacy tra gli effetti della vittimizzazione secondaria.

«Sono stanca, mi state portando alla morte».

Così commentava la giovane abusata da un gruppo di suoi coetanei la notte tra il 6 e il 7 luglio scorso a Palermo, a seguito delle varie pubblicazioni su giornali e social dei particolari riguardo la violenza subita. Dare la notizia, infatti, non bastava a rendere “completa” l’informazione: dapprima i volti degli aggressori, poi i fermo-immagine delle videosorveglianze attive nei pressi del luogo della consumazione del reato; in seguito la pubblicazione spasmodica delle conversazioni in chat rinvenute negli smartphone degli indagati e, infine, gli agghiaccianti particolari dello stupro. Ma se l’informazione pubblica è stata spietata, non di meno lo sono stati i commenti di molti lettori: «era ubriaca!»; «com’era vestita!»; «se l’è cercata!».

Lo sfogo della vittima è molto significativo ed evoca molto bene il concetto della cosiddetta “vittimizzazione secondaria”. Un concetto di cui ultimamente si discute molto ma con il quale fanno ancora fatica a rapportarsi correttamente le istituzioni e tutti i soggetti che a vario titolo intervengono a seguito della denuncia di casi di violenza, soprattutto se si tratta di violenza di genere.

I mass media, anche grazie ai canali di pubblicazione diretta sui social networks, sembrano avere l’incidenza maggiore sullo stato di umiliazione delle vittime che denunciano il reato subito: poco dopo vengono travolte dalla pubblicazione dei dettagli della violenza e dai commenti cinici e spietati dell’opinione pubblica. Un vero e proprio processo mediatico che senza sosta analizza le prove, i particolari degli aggressori, le loro modalità di fare violenza sulla vittima. D’un tratto, però, l’attenzione si sposta sulla vittima stessa, sui suoi tratti salienti, le sue peculiarità, sui vestiti che indossava: l’attenzione, o la responsabilità, si sposta dal colpevole, o presunto tale, alla vittima del reato. Ed è subito violenza, di nuovo. Proprio nel momento in cui la vittima si determina nel denunciare o nel cercare aiuto per uscire dal ciclo della violenza si trova a rivivere i traumi dell’orrore subito ed a subirne altri e nuovi da parte di soggetti diversi dai suoi aggressori, per così dire, “primari”.

La Corte di Cassazione a riguardo ha evidenziato come tale fenomeno trovi origine già a partire dall’instaurazione delle procedure istituzionali susseguenti ad una denuncia o, comunque, dall’apertura di un procedimento giurisdizionale, e come esso sia una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, con l’effetto principale di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa (così, Cass. sent. 17 novembre 2021, n. 35110). Eppure la vittimizzazione secondaria ha conseguenze molto concrete sulle vittime, e non solo sulla loro determinazione a parlare della violenza subita e a cercare aiuto, ma anche sul loro benessere generale, sulla loro salute e sulla loro sicurezza. Le induce, per esempio, oltre a non denunciare, a non andare da un medico; favorisce l’occultamento, fa in modo che la violenza nelle relazioni di intimità resti sommersa e instilla un profondo senso di sfiducia nelle istituzioni.

Proprio in considerazione  dell’importanza del rispetto della dignità delle persone rimaste vittime di reati tanto odiosi, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato di recente due provvedimenti, il 23 ed il 29 agosto, dovuti vista la ripetuta violazione del Codice della Privacy, e del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, il primo provvedimento è stato emanato in urgenza il 23 agosto scorso vista la pubblicazione di alcuni articoli di stampa che relativamente al caso di stupro avvenuto a Palermo diffondevano la notizia circa l’esistenza di chat all’interno della piattaforma Telegram.org, nelle quali numerosi utenti chiedevano la condivisione del video dell’episodio di violenza girato da una delle persone indagate con il proprio telefono cellulare, anche proponendo corrispettivi in denaro o di altra natura. Inoltre, gli stessi articoli contenevano anche la notizia della condivisione della fotografia del volto della ragazza vittima dell’aggressione.

Il Garante, considerata la necessità di assicurare la riservatezza della persona offesa, al fine di evitare alla stessa ulteriori pregiudizi connessi alla possibile diffusione di dati idonei ad identificarla, anche indirettamente, nonché le esigenze di tutela della dignità della persona, a maggior ragione laddove il rischio sia quello di una diffusione dell’episodio di violenza del quale è stata vittima, ha rivolto un avvertimento a tutti i potenziali utilizzatori dei dati personali della vittima del reato. In particolare riferendosi alla condivisione del video della violenza, evidenziava come l’eventuale trattamento dei dati della vittima «possa verosimilmente configurare una violazione delle disposizioni della normativa vigente in materia di privacy, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste». Raccomandava così di tenere conto anche nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero del parametro di “essenzialità” dell’informazione, «specie laddove si tratti di persone vittime di violenza, la divulgazione dei cui dati è peraltro specificamente protetta dall’ordinamento generale (art. 734 bis c.p.), potendo integrare gli estremi di un reato».

Nonostante il provvedimento, pochi giorni dopo, il 29 agosto, il Garante della Privacy ha dovuto emanare un ulteriore richiamo contenente il divieto di divulgazione delle generalità della vittima. Questa volta denunciando che «nonostante le regole deontologiche dei giornalisti impongano chiaramente di rappresentare fatti di cronaca di questa gravità senza indugiare in dettagli che possano portare ad individuare le vittime di violenza, si sono registrati diversi casi in cui l’informazione è stata da subito caratterizzata da un eccesso di particolari e da una morbosa attenzione sulla vicenda».

Il Garante ha, pertanto, nuovamente richiamato tutti gli operatori dell’informazione e, più in generale, chiunque ritenga di occuparsi pubblicamente della vicenda, «ad astenersi dalla divulgazione delle generalità della vittima e ad adottare forme di comunicazione coerenti con la tutela della dignità della persona, evitando di aggiungere – seppur involontariamente – violenza a violenza».

Avv. Livia Bongiorno (Rete Dafne Italia)