La sentenza della Suprema Corte presa in esame conferma che l’identità di genere è un aspetto dell’identità personale e si giova della disciplina che tutela quest’ultima.

Quindi, tutte le norme che disciplinano e tutelano l’identità personale tutelano di conseguenza anche l’identità di genere; contiene un’analisi delle fonti giuridiche convenzionali, eurounitarie e costituzionali che definiscono l’identità di genere quali:
  • la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa dell’11/05/2011
  • la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
  • la Direttiva 2012/29/UE
  • la Direttiva 2011//UE
  • gli art 2 e 3 Cost come interpretato dalla sentenza corte costituzionale 221 2015

Sempre la sentenza rileva che sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale della vittima, con specifico rilievo sulla stessa identità sessuale delle imputate, non può essere giustificata la concessione delle attenuanti generiche dovute all’appartenenza allo stesso genere degli offensori .

E’ importante sottolineare che, a parere dello scrivente, in base all’esperienza svolta presso Rete Dafne Torino, spesso chi è vulnerabile o già vulnerato, se non trova nella sua vittimizzazione luoghi di tutela, può agire con risentimento rispetto al proprio vissuto finendo per vittimizzare altri soggetti.

(Avv. Fabrizio Giorcelli, Rete Dafne)
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