Approvate le nuove disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Disegno di Legge n. 923.
I tragici fatti di cronaca degli ultimi giorni riguardanti la giovanissima vittima di violenza di genere, Giulia Cecchettin hanno accelerato i tempi per l’approvazione da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge n. 923 sul contrasto alla violenza sulle donne e domestica.
Il ddl si compone di diciannove articoli volti a rafforzare la protezione delle vittime di violenza attraverso misure di prevenzione, potenziamento delle misure cautelari e anticipazione della soglia della tutela penale e, inoltre, ad assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti aventi ad oggetto reati di violenza di genere o domestica.
Tra gli aspetti più significativi del provvedimento adottato dal Parlamento si evidenziano, in particolare, il potenziamento delle misure di prevenzione personali, la cui applicabilità, attualmente prevista per i soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, viene estesa anche ai soggetti indiziati di altri gravi reati che possono configurarsi nell’ambito della violenza di genere e della violenza domestica: il reato di tentato omicidio, lesioni personali gravi e gravissime, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, violenza sessuale.
Con riguardo alla formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi sono state previste delle nuove misure tese a garantire la priorità nella trattazione dei processi in tema di violenza di genere e domestica.
Nuove disposizioni anche in materia di attribuzioni del procuratore della Repubblica, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, oltre alla previsione della predisposizione di apposite linee guida nazionali volte a garantire un’adeguata formazione degli operatori di giustizia che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
In tema di misure cautelari il Governo ha previsto l’introduzione di una nuova disposizione, l’art. 362 bis, volta a garantire maggiore celerità nell’applicazione delle misure cautelari aventi ad oggetto reati di genere e di violenza domestica, stabilendo che «qualora si proceda per il delitto di cui all’articolo 575, nell’ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell’unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari». Al fine di garantire il rispetto dei termini procedimentali contenuti nella nuova norma è stato, altresì, previsto un sistema di monitoraggio trimestrale di raccolta dei dati a cura del procuratore generale presso la corte di appello (comma 1 bis art. 127 norme di att. c.p.p.)
Alcune norme, tra cui quelle contenute agli artt. 9, 10, 11 e 15 del testo del ddl, si occupano della disciplina sanzionatoria e preventiva riguardante i reati in esame, prevedendo in particolare: l’innalzamento delle sanzioni penali applicabili alla violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, così come alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.
Di particolare rilievo la misura dell’arresto in flagranza differita. L’articolo 10 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo (art. 382- bis), prevedendo che «nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto». L’applicazione della misura, dunque, viene estesa anche ai casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.
La misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di una serie di delitti di violenza di genere e domestica è stata resa applicabile anche fuori dai casi di flagranza di reato. In particolare, il ddl 923 prevede un nuovo comma, il 2 bis, dell’art. 384 bis, per il quale la misura si applica anche per «i delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice».
Modifiche anche in tema di concessione della sospensione condizionale della pena: ai fini del riconoscimento del beneficio, non sarà più sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorrerà anche che tali percorsi siano superati con esito favorevole.
Si segnala, inoltre, l’articolo 14 del disegno di legge in esame che estende il diritto di informazione delle vittime di violenza domestica o di genere in ordine a tutti i provvedimenti deliberati e inerenti l’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.
In ultima analisi, si evidenziano gli artt. 16 e 17 del ddl, ove sono previste ulteriori garanzie per le vittime di reati intenzionali violenti, con riferimento agli indennizzi e alle provvisionali a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto.